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Pagamenti a cavallo d’anno e certificazioni delle ritenute

Pagamenti a cavallo d’anno e certificazioni delle ritenute

Si è da poco concluso il 2017 e come ogni anno si verifica l’esigenza di effettuare delle valutazioni in termini reddituali dei pagamenti fatti alla fine dell’anno e accreditati nei conti correnti dei beneficiari all’inizio del successivo.

La valutazione dell’imputazione dei costi da un lato e, dei redditi dall’altro, ha non poca importanza sia nell’ambito degli adempimenti fiscali connessi, sia nell’ambito dei rapporti con il Fisco.

Per entrare nel vivo della trattazione, prendiamo a riferimento una fattura emessa da un professionista ad una società per una prestazione svolta.

Poniamo inoltre il caso che la società abbia provveduto ad effettuare il pagamento della fattura tramite bonifico bancario, in prossimità della fine dell’anno.

La società che ha effettuato il bonifico dovrà necessariamente provvedere a certificare che il pagamento è avvenuto nell’anno 2017.

Conseguentemente la società sostituta d’imposta, provvederà entro il prossimo 16 gennaio 2018 a versare la ritenuta di acconto sulla fattura professionale e successivamente anche ad inviare la CU2018 e il modello 770/2018 per comunicare i dati relativi alle ritenute operate e versamenti effettuati.

Passando invece alla posizione del professionista percipiente che ovviamente determina il reddito con il principio di cassa, vedendosi accreditato in conto corrente il bonifico i primi giorni del 2018, non potrà fare diversamente che considerare il pagamento di quella fattura come un componente positivo di reddito per il 2018.

Così facendo viene sostanzialmente a crearsi una difformità tra quanto certificato dalla società e pertanto il pagamento effettuato nel 2017 e, quanto dichiarato dal professionista e cioè di aver imputato il reddito professionale nel 2018.

Confermiamo che i comportamenti tenuti sia dalla società, sia dal professionista sono entrambi corretti ma, dalle dichiarazioni di entrambi, l’Agenzia delle Entrate acquisirà dei dati discordanti.

Anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38/E del 2010, avalla il comportamento tenuto dai due contribuenti ma potrebbe comunque essere segnalata la discordanza dei dati in sede di controllo formale.

Pertanto ai contribuenti potrebbe essere chiesto di esibire la documentazione comprovante la data del pagamento o la data dell’incasso: la dimostrazione da dare nei termini richiesti anche tramite il canale CIVIS è fondamentale perché in mancanza, l’Amministrazione procederebbe ad emettere un avviso bonario con il quale richiederebbe le maggiori imposte, interessi e sanzioni del 30% che sappiamo non essere dovuti.

di Francesco Burzacchi

Tratto dal Quaderno Settimanale n. 1-2018 (per abbonarti al Quaderno Settimanale: sercontel.it/abbonati/)

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