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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione degli avvisi bonari

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione degli avvisi bonari

di Alberto De Stefani (Quaderno settimanale n. 4/2023 del 30/01/2023 – www.sercontel.it)

Nel corso della videoconferenza del 26.01.2023, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla circolare n. 1/E/2023, chiarendo alcuni dubbi in merito alla definizione agevolata degli avvisi bonari.

Si ricorda che grazie alle Legge di bilancio 2023, è possibile definire in via agevolata gli avvisi bonari emessi per i controlli automatici (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72) delle dichiarazioni relative ai periodi 2019, 2020 e 2021. Nell’agevolazione rientrano gli avvisi bonari notificati al contribuente dopo il 01.01.2023 e quelli per il quale il termine di pagamento dei 30 giorni non è scaduto al 1° gennaio.

Il contribuente deve pagare la prima o unica rata entro 30 giorni dalla notifica versando interamente gli importi chiesti a titolo di imposta, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive beneficiando però della sanzione ridotta al 3%.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2023 ha precisato che il contribuente può definire autonomamente l’avviso bonario, ricalcolando gli importi e compilando il modello F24 con i relativi codici tributo. Per questo motivo, è stato pubblicato un simulatore di calcolo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La Finanziaria 2023 ha stabilito che anche gli avvisi bonari che si trovano già in rateazione al 01.01.2023 beneficiano della sanzione al 3%, a prescindere dal periodo d’imposta.

Nella videoconferenza del 26.01.2023, l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per rispondere ad alcuni quesiti sorti, confermando comunque quanto già contenuto nella circolare n. 1/E/2023.

Come prima cosa, è stato precisato che le rate residue del piano di rateazione possono beneficiare della sanzione ricalcolata al 3% solo se il contribuente al 01.01.2023 non era decaduto. Si ricorda che il debitore decade dalla definizione se non paga una rata entro il termine per il versamento di quella successiva, ai sensi degli artt. 3-bis del D.lgs. 462/97 e 15-ter del DPR 602/73.

Un altro caso riguarda il contribuente che in merito alla rata in scadenza il 31.12.2022, ha pagato solamente l’imposta. In questo caso, per non decadere, il contribuente deve pagare entro il termine della rata successiva le sanzioni ridotte al 10%. In pratica, “per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre oltre agli importi già versati, anche quelli relativi a eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva)“.

Per concludere, con la modifica dell’art. 3-bis del D.lgs. 462/97, la L. 197/2022 prevede che gli avvisi bonari possano essere rateizzati fino a 20 rate trimestrali, a prescindere dall’importo. La possibilità di portare a 20 rate trimestrali anche gli avvisi bonari di importo non superiore a 5.000 euro, può quindi essere estesa anche agli avvisi bonari già in corso di rateazione al 01.01.2023.

 

 

 

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