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L’indice nazionale dei domicili digitali

L’indice nazionale dei domicili digitali

di Francesco Costa (Quaderno settimanale n. 28/2023 del 17/07/2023 – www.sercontel.it)

Dal 6 luglio, è operativo l’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD) che è stato previsto dall’art. 6-quater del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale o CAD) e le pubbliche amministrazioni (compresa l’Amministrazione finanziaria) potranno utilizzare i domicili digitali presenti nell’elenco per tutte le comunicazioni con valenza legale nei confronti di persone fisiche, professionisti non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri e altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese.

È utile ricordare che per domicilio digitale si intende (art. 1 comma 1 lett. n-ter del DLgs. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale):

  • un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (una PEC);
  • o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dall’art. 3 comma 1 n. 37 del Regolamento “eIDAS”.

Quindi la PEC costituisce solo una delle modalità attraverso cui attivare un domicilio digitale; questo, in attesa delle norme tecniche di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, attualmente la PEC risulta l’unico domicilio digitale utilizzabile.

Va precisato che un obbligo di dotarsi di un domicilio digitale sussiste, dal 2020, solo per alcune specifiche categorie di soggetti, vale a dire i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi, i revisori legali e i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese (art. 3-bis comma 1 del CAD), i cui domicili digitali confluiscono nel registro INI-PEC.

Le persone fisiche, i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della L. 4/2013 (c.d. professionisti non ordinistici, categoria che comprende i tributaristi e i consulenti fiscali) o gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC non devono, appunto, dotarsene, ma possono richiederlo per gestire le proprie comunicazioni con la P.A. e comunicarlo all’INAD a partire dallo scorso 6 giugno.

Se viene effettuata la comunicazione del proprio domicilio digitale, accedendo al sito https://domiciliodigitale.gov.it con SPID, CIE o CNS, e inserendo il proprio recapito certificato, le pubbliche amministrazioni, a partire dal 6 luglio, utilizzeranno il domicilio indicato per tutte le comunicazioni con valenza legale come, ad esempio, rimborsi fiscali e detrazioni d’imposta, accertamenti, verbali di sanzioni amministrative. Tali saranno così inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino.
A partire dalla stessa data, chiunque potrà consultare liberamente il registro dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.

Per quanto riguarda i professionisti iscritti in albi o elenchi, i revisori e i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese, il domicilio digitale “professionale” è contenuto nel registro INI-PEC (l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).
Per i professionisti e i revisori, il Codice dell’amministrazione digitale prevede che il domicilio digitale contenuto nell’INI-PEC venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, ferma restando la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC (art. 6-quater comma 2 del CAD).

Per queste categorie, a differenza di quanto avviene per le persone fisiche private, non è possibile cancellare il proprio domicilio digitale dall’INAD, perché la cessazione volontaria non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell’INI-PEC in qualità di professionisti.

La cancellazione dal portale INAD da parte dei professionisti può avvenire solo a seguito della cancellazione dal portale INI-PEC, ad esempio perché il professionista è andato in pensione o non svolge più l’attività; quindi, non ha più l’obbligo di iscrizione né in un portale né nell’altro.

 

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